L’art 89 del Dlgs 81/08 sulla sicurezza nei cantieri definisce Committente il soggetto per conto del quale viene realizzata l’opera.
Di seguito l’art.89 del DLGS 81/08 sulla sicurezza nei cantieri definisce Responsabile del Lavoro il soggetto incaricato alla progettazione o controllo dell’esecuzione dell’opera da eseguirsi.
La figura del Responsabile del lavoro è una figura obbligatoria nel DLGS della sicurezza nei cantieri.
Nel caso in cui il Committente non incarica un soggetto per svolgere il ruolo del Responsabile del lavoro, i ruoli e le responsabilità che sono attribuiti per decreto a tale figura rimangano in capo al committente.
Per cui nei condominii il ruolo di responsabile dei lavori , se non viene incaricato un soggetto terzo , ricade in capo all’amministratore condominiale.
I compiti del Committente o Responsabile dei lavori
I compiti che il T.U. sulla sicurezza attribuisce a queste figure, sono :
- designare il professionista che ha l’obbligo di redigere il pano di sicurezza e il fascicolo dell’opera,
- eseguire un controllo sui documenti redatti dal professionista incaricato,
- portare a conoscenza dell’impese incaricate all’esecuzione dell’opera il piano di sicurezza e il fascicolo dell’opera di seguito comunicare a loro il nome del coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione ed esecuzione dell’opera
- verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa o lavoratore autonomo, attraverso la richiesta di consegna di documentazione aziendale.
Accettando l’incarico il responsabile dei lavori, dichiara di:
- essere in possesso di capacità esperienze e competenza in materia di sicurezza necessarie a coprire l’incarico ricevuto
- non trovarsi per l’espletamento della carica in alcuna condizione di incompatibilità delle disposizioni di legge contrattuali
- conoscere perfettamente che tutte le eventuali azioni dell’art 157 del DLGS 81/08, che sono le sanzioni pecuniarie ed eventuali arresti, verranno trasferite a suo carico.
Art 157 – sanzioni per i committenti e responsabile dei lavori
il Committente o Responsabile dei lavori sono puniti con:
- l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 Euro per la violazione dell’art 90 comma 3,4,5
- l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 90 comma 9 lettera a, 63 comma 2 e 100 comma bis 6
- con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 ad 1.800 euro per la violazione degli articoli 90 , comma 7.9 lettera c e comma 101 primo periodo.