Committente e Responsabile del Lavoro

committente responsabile dei lavori

L’art 89 del Dlgs 81/08 sulla sicurezza nei cantieri  definisce Committente il soggetto per conto del quale viene realizzata l’opera.

Di seguito l’art.89  del DLGS 81/08 sulla sicurezza nei cantieri  definisce Responsabile del Lavoro il soggetto incaricato alla progettazione  o controllo dell’esecuzione dell’opera da eseguirsi.

La figura del Responsabile del lavoro è una figura obbligatoria nel DLGS della sicurezza nei cantieri.

Nel caso in cui il Committente non incarica un soggetto per svolgere il ruolo del Responsabile del lavoro, i  ruoli e le responsabilità  che sono attribuiti per decreto a tale figura  rimangano in capo al committente.

Per cui nei condominii  il ruolo di responsabile dei lavori , se non viene incaricato un soggetto terzo , ricade in capo all’amministratore condominiale.

I compiti del Committente o Responsabile dei lavori

I compiti che il T.U.  sulla sicurezza attribuisce a queste figure, sono :
  • designare il professionista che ha l’obbligo di redigere il pano di sicurezza  e il fascicolo dell’opera,
  •  eseguire un controllo  sui documenti redatti dal professionista incaricato,
  • portare  a conoscenza dell’impese incaricate all’esecuzione dell’opera il piano di sicurezza e il fascicolo dell’opera di seguito  comunicare a loro il nome del coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione ed esecuzione dell’opera
  • verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa o lavoratore autonomo, attraverso la richiesta di consegna di documentazione aziendale.

Accettando l’incarico il responsabile dei lavori, dichiara di:

  1.  essere in possesso di capacità esperienze e competenza in materia di sicurezza necessarie  a coprire l’incarico  ricevuto
  2.  non trovarsi  per l’espletamento della carica in alcuna condizione  di incompatibilità  delle disposizioni di legge contrattuali
  3. conoscere perfettamente  che tutte le eventuali azioni dell’art 157 del DLGS 81/08, che sono le sanzioni pecuniarie ed eventuali arresti, verranno trasferite a suo carico.

Art 157 – sanzioni per i committenti e responsabile dei lavori

il Committente o Responsabile dei lavori sono puniti con:

  • l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 Euro per la violazione dell’art 90 comma 3,4,5
  • l’arresto da due a quattro mesi  o con l’ammenda  da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 90 comma 9 lettera a,  63 comma 2 e 100 comma bis 6
  • con la sanzione amministrativa pecuniaria  da 500 ad 1.800 euro  per la violazione degli articoli 90 , comma 7.9 lettera c  e comma 101 primo periodo.

 

 

 

 

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