Le barriere architettoniche in ambito condominiale

Le barriere architettoniche in ambito condominiale

Per quanto riguarda Le barriere architettoniche in ambito condominiale

IL CONDOMINO INTERESSATO deve fare la domanda al condominio e quindi all’amministratore,

il quale con progetti alla mano per l’eliminazione della barriera architettonica in oggetto, convoca una assemblea per mettere tutti a conoscenza della cosa e darne anche l’opportunità di parteciparvi e il condominio è chiamato a deliberare.

SE il condominio non assume alcuna deliberazione o non l’assume entro i tre mesi dalla richiesta scritta , il diversamente ha abile ha il diritto di installare a proprie spese l’apparecchiatura richiesta o apportare le modifiche sollecitate ,
resta inteso quanto disposto dagli articoli 1120 e 1121 del c.c. e
cioè che l’eliminazione della barriera architettonica,
realizzata su parte in comune o la modifica di parti in comune

devono considerarsi indispensabili ai fini dell’accessibilità dell’edificio e della reale abitabilità dell’appartamento e rientra pertanto nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell’art 1102.

in linea generale tali opere sono vietate solo se arreca pregiudizio alla stabilità
o alla sicurezza del fabbricato, o quando ne altera il decoro
architettonico o ancora se rende alcune parti dell’edificio inservibili all ‘uso comune
o al godimento anche solo di un condomino 
 tutte le opere finalizzate all’eliminazione delle predette barriere e tecnicamente necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità, e la visibilità degli edifici privati, non necessitano di permessi a costruire. 
 

Parliamo un attimo di agevolazioni fiscali 

Le barriere architettoniche sono soggette ad aliquote di Iva agevolata del 4%
e possono usufruire della detrazione Irpef che in questo momento è al 50%
inoltre il portatore di handicap può chiedere un contributo al Comune ,
 
ricordiamo però che l’intervento deve avere i requisiti richiesti dalla legge 13/89, per l’ascensore,
per esempio, deve consentire l’uso del impianto ai disabili ,
dovrà essere dotata di un cabina con porte automatiche con una larghezza tale da consentire il passaggio di una carrozzina la cabina dove essere di capienza adeguata e cosi anche i comandi devono essere a misura ,
inoltre l’impianto dovrà essere dotato da motore di sollevamento ed anche di livellamento affinché il pavimento di cabina sia livellato con il pavimento di acceso o recesso.
 
In mancanza di questi requisiti non si può parlare di eliminazione delle barriere architettoniche e pertanto l’agevolazione dell’aliquota al 4% non è più applicabile, restano le detrazioni Irpef per il condominio.
A volte l’ascensore ha un utilizzo separato in questo caso come funziona la detrazione IRPEF? 
 
Il testo unico delle imposte dirette al proposito è molto chiaro ,
il condomino può detrarre ai fini Irpef solo l’importo con riferimento al suo valore pro quota dell’intero condomino ,anche se in realtà ha pagato altre quote, esempio un condominio di 6 persone solo 4 partecipano alla spesa ,
quei 4 possono richiedere la detrazione solo per la loro quota parte ,
 
quindi un sesto ( parliamo come se non vi fossero millesimi , ma è per capirci) , gli altri due sesti non sono detraibili in quanto qualsiasi avente causa può in qualsiasi momento chiedere di subentrare all’uso dell’ascensore e quindi dovrà rimborsare i costi che verranno quantificati a chi le ha anticipati ed è per questo motivo che le quote pagate in eccesso non sono detraibili, sarebbe come essere rimborsati una volta e mezza /due; è evidente che chi subentra in secondo momento non potrà più detrarre la propria quota
 
 

R. Ai sensi dell’art 2, D.M n. 236/1989 le barrire architettoniche sono identificate in termini di :

 
• Ostacoli fisici che sono fonte di disagi per la mobilità di chiunque in particolare di coloro che , per qualsiasi causa ,hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea 
• Ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti,
attrezzature o componenti; 
• Mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento
e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti ipovedenti o i sordi.

Le opere

 
Le opere funzionali all’eliminazione delle barriere architettoniche sono unicamente
quelle che da un punto di vista tecnico, sono necessarie per garantire l’accessibilità,
l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati
e non quelle dirette alla migliore fruibilità dell’edificio e maggior comodità dei residenti  
 
R: Con la legge 9 gennaio 1989 art 13 sono state previste disposizioni volte a favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche esistenti nell’ambito degli edifici privati :
nello specifico , l’art 2 disponeva che “ le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni
da attuare negli edifici privati diretti ad eliminare le barriere architettoniche.
 
Sono approvate dall’assemblea del condominio,
con le maggioranze previste dall’art 1136 secondo e terzo comma del C.C ,
vale a dire in prima convocazione con la maggioranza degli intervenuti
che rappresentano almeno la metà del valore dell’edificio e in seconda convocazione con la maggioranza di un terzo dei condomini che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio. 
 
 La riforma della disciplina del condominio ha parzialmente modificato l’art 2 comma 1 della Legge 13/89 stabilendo che le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche sono approvate dall’assemblea sia in prima che in seconda convocazione con le maggioranze previste dal 2° comma dell’art 1120 innalzando cosi il quorum deliberativo della seconda convocazione 
 
 
 
 

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