La targhetta dell’amministratore cos’è e quali dati deve contenere?
Con la legge 220/12 è divenuto obbligatorio esporre sul luogo di accesso del condominio o di maggior uso comune la targa dell’amministratore art 1129 c.c. n. 5
la targa dell’amministratore deve contenere i seguenti dati .
- Le generalità dell’amministratore del condominio
- Il domicilio dell’amministratore
- L’indirizzo dell’ufficio e i recapiti telefonici
- L’indicazione se l’attività viene esercitata professionalmente ( G.U. n. 22 del 26/01/2013)
La targhetta deve essere posizionata in luogo di accesso al condominio ,
accessibile anche ai terzi , questo perché serve per l’identificazione della persona fisica,
in caso di urgenti necessità ,ed indica il luogo ove inviare la corrispondenza del condominio ;
infatti al sua funzione è principalmente quella di dare notizia di chi è la persona che amministra quello stabile.
I luoghi più comune per il posizionamento sono :
- Vicino /sopra alle casette postali se poste all’esterno dell’edificio
- Nella zona dedicata ai citofoni
- Il portone se esterno alla recinzione
- I pilatri di sostegno cancelli o portici .
La mancata esposizione o esposizione errata
( cambio amministratore senza sostituzione della traghetta) crea problemi
per le comunicazioni inerenti al condominio che possono essere anche di una certa gravità ,
ricordiamo l’invio di cartelle esattoriali o notifiche di atti ;
in alcuni comuni possono essere elevate anche sanzioni;
sicuramente è una mancanza importante dell’amministratore
professionista in quanto risulta essere uno degli OBBLIGHI imposti dalla legge ( art 1129 c.c.)